IL BLOG DI CORSI RIMINI

14 Dic 2019

L’Addetto Antincendio: chi è e cosa fa

L’addetto antincendio è una figura obbligatoria per tutte le imprese con almeno un lavoratore, ed è colui che si occupa di:

  • attuare le adeguate misure di sicurezza e prevenzione incendi;
  • gestire lo stato di emergenza correlata al rischio incendio.

Per svolgere con competenza questo ruolo, dunque, è necessario frequentare uno specifico corso di formazione obbligatorio. 

Non per forza vi deve essere un solo addetto antincendio in azienda, anzi: tale ruolo può essere ricoperto sia dal datore di lavoro che da altri lavoratori, ed è consigliabile formare un numero di persone tale da garantire sempre, durante l’orario di lavoro, la presenza di persone in grado di gestire le situazioni di emergenza. 

Il numero di addetti antincendio può dunque variare a seconda delle dimensioni dell’azienda, del numero di dipendenti o di utenti che la frequentano e del grado di rischio dell’attività.

Quest’ultimo fattore influisce anche sul monte ore e sui contenuti affrontati nei corsi antincendio, che sono diversi a seconda del rischio alto, medio o basso.

L’allegato IX del DM 10 marzo 1998 definisce i contenuti minimi dei corsi e fornisce un elenco esemplificativo (non esaustivo) per distinguere le attività in base al grado di rischio incendio.

Addetto Antincendio: le categorie di rischio

Attività a rischio incendio alto

  • industrie e depositi di cui agli articoli 4 e 6 del DPR n. 175/1988, e successive modifiche ed integrazioni;
  • fabbriche e depositi di esplosivi;
  • centrali termoelettriche;
  • impianti di estrazione di oli minerali e gas combustibili;
  • impianti e laboratori nucleari;
  • depositi al chiuso di materiali combustibili aventi superficie superiore a 20.000 m²
  • attività commerciali ed espositive con superficie aperta al pubblico superiore a 10.000 m² ;
  • scali aeroportuali, infrastrutture ferroviarie e metropolitane;
  • alberghi con oltre 200 posti letto;
  • ospedali, case di cura e case di ricovero per anziani;
  • scuole di ogni ordine e grado con oltre 1000 persone presenti;
  • uffici con oltre 1000 dipendenti;
  • cantieri temporanei o mobili in sotterraneo per la costruzione,
  • manutenzione e riparazione di gallerie, caverne, pozzi ed opere simili di lunghezza superiore a 50 m;
  • cantieri temporanei o mobili ove si impiegano esplosivi.

Attività a rischio incendio medio

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  • luoghi di lavoro compresi nell’allegato al D.M. 16 febbraio 1982 e nelle tabelle A e B annesse al D.P.R. n. 689 del 1959, con esclusione delle attività considerate a rischio elevato;
  • cantieri temporanei e mobili ove si detengono ed impiegano sostanze infiammabili e si fa uso di fiamme libere, esclusi quelli interamente all’aperto.

Attività a rischio incendio basso

Rientrano in questa categoria le attività non classificabili a medio ed elevato rischio e dove, in generale:

  • sono presenti sostanze scarsamente infiammabili;
  • le condizioni di esercizio offrono scarsa possibilità di sviluppo di focolai; 
  • non sussistono probabilità di propagazione delle fiamme.

Addetti Antincendio: i corsi di formazione

Il monte ore dipende, dunque, dal grado di rischio incendio cui appartiene l’attività:

  • rischio basso: 4 ore (con prova pratica di spegnimento incendio, non obbligatoria in questo caso ma comunque consigliata);
  • rischio medio: 8 ore;
  • rischio alto: 16 ore. 

La frequenza del corso per il rischio alto può prevedere anche la necessità di superare una prova teorica e pratica presso il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco.

Il corso antincendio non può essere erogato in modalità e-learning ma solo in aula.

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